Imposte dirette

24 Agosto 2021

La riattribuzione delle ritenute allo studio

Iter da seguire e indicazioni nei modelli dichiarativi dei 2 soggetti: socio/associato e società/associazione.

In sede di chiusura delle dichiarazioni dei redditi della società/studio associato e del socio/associato, come ogni anno è possibile per quest’ultimo riattribuire le ritenute che gli sono state attribuite ma non interamente o affatto utilizzate. La restituzione o, meglio, riattribuzione, deve seguire questo iter:

  1. preventivo ed esplicito assenso del socio/associato alla riattribuzione: prima dell’utilizzo in compensazione da parte dello società/associazione, è necessario questo assenso da redigere con atto avente data certa (per esempio, attraverso la PEC). L’assenso può essere generale, ossia fino a espressa revoca per tutte le dichiarazioni a venire, oppure puntuale per la dichiarazione dell’anno X;
  2. indicazione nella dichiarazione dei redditi del socio/associato al rigo RN33, colonna 3, dell’importo delle ritenute che si intende riattribuire;
  3. indicazione nella dichiarazione della società nel quadro RO, casella 12 in relazione al socio che intende effettuare la riattribuzione, dell’importo delle ritenute riattribuite. Nel quadro RN 1 o 2 o 3, colonna 2 saranno presenti tutte le ritenute della società. Nel quadro RX51 invece andrà indicato l’importo delle ritenute ricevute nell’anno precedente (colonna 1) e l’importo utilizzato (colonna 2), mentre nella colonna 3 l’importo ricevuto quest’anno (2020) e in colonna 4 quello che si intende chiedere a rimborso o in colonna 5 quello che si intende utilizzare in compensazione

Si ricorda che tale possibilità discende dalla circolare 56/E/2009 che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 22, c.1, del Tuir, concedendo che le ritenute subite dalla società/associazione dopo esser state trasferite ai soci e da questi utilizzate, per la residua parte possano essere riattribuite alla società/associazione.

Ai sensi dell’art. 5 del Tuir, i redditi di società semplici, SNC, SAS e associazioni sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e appunto ai sensi dell’art. 22 citato le ritenute della società/associazione vengono riportate pro quota ai soci/associati.

La possibilità di restituire le ritenute alla società è prerogativa esclusiva di ogni singolo socio, pertanto se uno dei soci effettua la riattribuzione, non è necessario che venga effettuata anche dagli altri soci. Una volta effettuata, la riattribuzione ha carattere permanente, ossia non sarà più possibile poi ritrasferirle al socio/associato.

Il codice tributo che dovrà utilizzare la società/associazione per il credito da ritenute riattribuite è 6830 e quale anno di riferimento nel caso di quest’anno: 2020.

Infine giova ricordare che per utilizzare crediti in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è necessario presentare la dichiarazione dei redditi e l’utilizzo può avvenire dal 10° giorno successivo all’invio.

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