Società e contratti

13 Novembre 2023

Limiti dimensionali dell’impresa artigiana

Limite occupazionale per non perdere il requisito.

L’impresa artigiana è l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ai sensi degli artt. 2-4 L. 443/1985 l’artigiano è colui che esercita un’attività finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, e alla prestazione di servizi ad eccezione delle attività agricole e commerciali. Si configura come colui che esercita personalmente, in qualità di titolare dell’impresa, con la piena responsabilità, assumendosi tutti i rischi e oneri dell’attività.

L’impresa artigiana, per rimanere tale, deve rispettare i seguenti limiti occupazionali che variano in ragione dal tipo di attività svolto dall’impresa. I limiti sono i seguenti:

  • per lavorazioni in serie che comportano l’uso prevalente della macchina con un intervento minimo da parte dell’uomo e non del tutto automatizzate ovvero lo sono solo in parte: è previsto un numero massimo di lavoratori pari a 9 (compresi un numero massimo di 5 apprendisti) elevabile a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per lavorazioni non in serie dove vengono a risultare prevalenti, in senso tecnico e funzionale, la partecipazione e il lavoro degli addetti rispetto alle attrezzature ed agli strumenti: è previsto un numero massimo di lavoratori pari a 18 (compresi un numero massimo di 9 apprendisti) elevabile a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per lavorazioni artistiche, tradizionale e di abbigliamento su misura: è previsto un numero massimo di lavoratori pari a 32 (compresi un numero massimo di 16 apprendisti) elevabile a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per settore trasporto: è previsto un numero massimo di dipendenti pari a 8;
  • per edilizia: è previsto un numero massimo di lavoratori pari a 10 (compresi un numero massimo di 5 apprendisti) elevabile a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Al fine del computo del limite massimo occorre considerare tutti i dipendenti, indipendentemente dalla mansione svolta, i familiari dell’imprenditore che prestano la loro attività nell’impresa in modo prevalente e i soci, tranne uno, dove anch’essi devono svolgere la propria attività con prevalenza.

Nel computo non devono, invece, essere considerati per 2 anni gli apprendisti dalla data in cui sono passati in qualifica, i lavoratori a domicilio, sempre che non superino un terzo degli apprendisti presenti in azienda e i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, oltre l’imprenditore.

Occorre quindi sempre fare molta attenzione e tenere sotto controllo il numero dei dipendenti nella gestione di questi settori di attività.

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