Diritto privato, commerciale e amministrativo

25 Marzo 2024

La “mini riforma” del pignoramento dei crediti verso terzi

Nella Gazzetta Ufficiale 2.03.2023, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2.03.2024, n. 19, che ha introdotto modifiche al Codice di procedura civile sul pignoramento di crediti verso terzi. 

Il Legislatore ha introdotto un nuovo art. 551-bis c.p.c., rubricato “Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi”, secondo cui, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei 2 anni antecedenti alla scadenza del termine decennale il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’art. 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene l’indicazione della data di notifica del pignoramento, dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l’attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento.

La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro 10 giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

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