Finanza e banche

02 Dicembre 2021

Non performing loan, il passaggio a sofferenza

Con tale termine vengono indicate le diverse tipologie di crediti “non performanti”, deteriorati, ossia di difficile esigibilità e recupero

La continua evoluzione del mercato finanziario ha evidenziato l’esigenza di identificare con chiarezza le molteplici categorie di “NPL”, acronimo di Non Performing Loans, ossia le diverse tipologie di crediti letteralmente definiti “non performanti”, quindi deteriorati e di difficile esigibilità e recupero. In generale, si tratta di esposizioni verso soggetti che, anche a causa della crisi economica che ha investito il nostro Paese, amplificata maggiormente dalla pandemia globale da Covid-19, non possono far fronte alle obbligazioni assunte e adempiere agli impegni nei tempi e nelle modalità pattuite. I crediti deteriorati possono, in primis, esser ricondotti a 2 grandi categorie:

  • ipotecari, garantiti da ipoteca e quindi considerati “secured”;
  • chirografari, non assistiti da garanzia ipotecaria, identificabili come “unsecured”.

La normativa aggiornata della Banca d’Italia, che ha abrogato la precedente classificazione di categorie c.d. “incagliate” e “ristrutturate”, riconduce le attività finanziarie deteriorate in 3 principali tipologie:

  • esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  • inadempienze probabili;
  • sofferenze.

Resta inteso che ogni caso d’insolvenza potrà esser valutato singolarmente dalla banca e quindi variare a seconda che si tratti di una incapacità soltanto temporanea del debitore (in tal caso potrà esser anche vagliata una ristrutturazione dell’esposizione con modifica delle condizioni ed eventuale riscadenziamento del debito), ovvero di situazioni di acclarata insolvenza. Come osservato dalla Banca d’Italia nella circolare n. 139/91: “l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.

Per sorvegliare il rischio a livello sistemico, la Banca d’Italia ha creato la Centrale dei rischi, un vero e proprio archivio nel quale confluiscono le posizioni debitorie del singolo soggetto verso gli intermediari, in tal modo consentendo di verificare e controllare la solvibilità dei propri clienti. In tale contesto, pertanto, il tema degli “NPL” è di grande interesse per gli istituti di credito, il cui primario scopo consiste, ovviamente, nel diminuire gli accantonamenti e aumentare le possibilità di recupero del credito.

Il passaggio a sofferenza dei crediti vantati comporta l’onere, per il creditore, di segnalare la singola posizione alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia, all’esito di una valutazione analitica e di riscontri oggettivi della linea di credito. La conseguenza di tale segnalazione comporterà per il debitore la revoca di tutti gli affidamenti in essere e la contestuale richiesta di rientro immediato, oltre all’inevitabile difficoltà di ottenere ulteriori linee di credito o affidamenti presso tutti gli istituti di credito del sistema. Resta inteso che, al fine di tutelare il “segnalato” da eventuali errori, dovrà essergli inoltrato un avviso di segnalazione preliminare, cosicché il soggetto possa adempiere spontaneamente laddove possibile, oppure evidenziare l’incongruenza rispetto a quanto comunicato ed evitare inutili ripercussioni.

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