Diritto privato, commerciale e amministrativo

29 Giugno 2021

Pagamento del professionista con assegni

Il saldo della parcella non può essere provato mediante la produzione delle matrici.

Con l’ordinanza 4.06.2021, n. 15709 la Suprema Corte ha affrontato l’annoso tema del valore della matrice di un assegno, ai fini di fornire la prova dell’avvenuta estinzione di un debito. Nel caso in esame, un professionista aveva agito nei confronti di un cliente per il pagamento delle proprie spettanze. Il cliente, tuttavia, si opponeva deducendo di aver già pagato quanto dovuto ed esibendo a tal fine talune matrici di assegni rilasciati in favore dell’avvocato.

Nel provvedimento in commento, la Corte di Cassazione ha ricordato che, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dei seguenti aspetti:

  • avvenuto conferimento dell’incarico;
  • suo effettivo espletamento;
  • entità delle prestazioni svolte.

Qualora però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del debito stesso, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento è da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cassazione civile sez. VI, sentenza 30.01.2020, n. 2276). Questa regola, prosegue la Cassazione, trova eccezioni nell’ipotesi in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato e il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (Cass. 28.02.2012, n. 3008; Cass. 18.02.2016, n. 3194).

Non è però sufficiente, concludono i Giudici di Piazza Cavour, per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell’assegno, ma è necessaria anche la prova dell’incasso da parte del creditore. Il Tribunale di Milano, dunque, ha correttamente ritenuto che il debitore non avesse provato l’estinzione del debito attraverso la produzione delle matrici degli assegni.

La giurisprudenza della Suprema Corte, si legge nell’ordinanza in commento, è consolidata nel ritenere che nemmeno la consegna del titolo bancario determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo” (Cassazione civile, sez. II, 5.06.2018, n. 14372). La matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore: in assenza del titolo e della prova dell’incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits