Diritto del lavoro e legislazione sociale

23 Gennaio 2024

Pensione anticipata flessibile: quota 103 nel 2024 solo contributiva

Diventano più rigide le regole per la pensione anticipata flessibile, la c.d. “quota 103”, per coloro che maturano i requisiti dal 2024; sarà liquidata con il calcolo contributivo.

In maniera specifica, ad occuparsi delle nuove regole della pensione anticipata flessibile è l’art. 1, c. 139 della legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023), riconoscendo anche per il 2024 agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione Separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (pensione anticipata flessibile, cd. “quota 103”).
È importante sottolineare che il diritto conseguito entro il 31.12.2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Inoltre, viene limitata la disciplina relativa alla “Quota 103” del 2023, per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all’art. 24, c. 6 D.L. 201/2011, al solo anno 2023.

Invece, per quanto concerne la “Quota 103” nell’anno 2024, in via innovativa rispetto alla misura c.d. “Quota 103” del 2023, sono previste tre novità:

  • si assiste a un abbattimento permanente della pensione derivante dall’applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo con il metodo dell’opzione, in base alle regole stabilite dal D.Lgs. 180/1997, e non misto;
  • viene aggiunta una soglia transitoria pari a 4 volte il trattamento minimo previsto per le pensioni Inps, rispetto al valore di 5 volte il trattamento minimo previsto per chi matura i requisiti nel 2023; vale a dire circa 2.255 euro, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia dalla “legge Fornero” (L. 214/2011), che attualmente è pari a 67 anni di età; si ricorda che il valore minimo provvisorio per il 2023 del regime generale Inps è pari a 563,73 euro mensili;
  • vengono cambiate anche le finestre di uscita: in maniera specifica, per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, ad esempio artigiani ed esercenti attività commerciali, viene confermata la finestra di uscita per la pensione di 3 mesi per chi matura i requisiti entro il 2023, mentre la finestra viene elevata a 7 mesi, per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024. Invece, per quanto riguarda i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2024, la finestra viene elevata da 6 a 9 mesi.

Infine, bisogna ricordare che per quanto concerne il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28.02.2024 (ovvero la stessa data degli anni successivi) con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico del medesimo anno.

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