Diritto del lavoro e legislazione sociale

18 Marzo 2024

Il reato di somministrazione illecita

Nella Gazzetta Ufficiale 2.03.2024, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2.03.2024, n. 19 che, tra l’altro, interviene con riferimento all'appalto e al distacco illeciti, che vengono trattati come mera somministrazione di manodopera e tornano a costituire autonome fattispecie penali con pene aumentate.

Le modifiche legislative, soprattutto in materia lavoristica, sono spesso il frutto di emergenze o gravi disastri. Questo modo di legiferare crea sovrapposizioni e contraddizioni che in molti casi rendono la toppa peggiore del buco. Inoltre, inseguire le emergenze, senza una programmazione e senza obiettivi chiari e misurabili, determina una produzione normativa schizofrenica che implica seri problemi applicativi.

Gli appalti e i distacchi c.d. illeciti sono un esempio plastico di legislazione ondivaga che passa in breve termine dalle sanzioni penali a quelle amministrative. Proprio dal punto di vista della punibilità degli illeciti va preso atto di un atteggiamento piuttosto ambiguo da parte del Legislatore. Difatti, l’abrogazione della somministrazione fraudolenta (art. 55 D.Lgs. 81/2015), la depenalizzazione di gran parte delle condotte interpositorie criminose a opera degli artt. 1, c. 1, e 6 D.Lgs. 8/2016 e la previsione di un tetto massimo delle sanzioni amministrative ha determinato un incremento delle condotte illecite.

Per distinguere l’appalto lecito da quello illecito bisogna fare riferimento all’art. 29, c. 1 D.Lgs. 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

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