Diritto privato, commerciale e amministrativo
30 Aprile 2025
La Corte Costituzionale, con sentenza 20.03.2025, n. 31, ha chiarito che il reddito di cittadinanza non ha natura assistenziale, ma di politica attiva per l’occupazione, e il requisito di residenza per ottenerlo deve essere di 5 anni.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano verteva su uno dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza (Rdc), ossia che il beneficiario dovesse essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo”, previsione considerata in contrasto con l’art. 3 Cost.
L’intervenuta abrogazione della disposizione censurata non incide, secondo la Corte, sulla rilevanza delle questioni sollevate dovendosi comunque procedere all’accertamento “del carattere discriminatorio della sospensione della erogazione del Rdc nei confronti delle parti ricorrenti”.
Il reddito di cittadinanza, argomenta la Corte, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, “non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale; a tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che a essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari” come l’immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni o l’adesione a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi.