Società e contratti

30 Aprile 2024

Rent to buy: società di comodo se canone esiguo è dato dal concedente

In caso di canone di locazione inferiore al prezzo di mercato, la disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo può essere concessa soltanto se ciò non è riconducibile al volere del contribuente (interpello Ag. Entrate 23.04.2024, n. 97).

Il contratto rent to buy – Preliminarmente può essere opportuno ricordare che il rent to buy (ex art. 23 D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014) è una formula contrattuale mediante il quale il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati. In buona sostanza il contratto di “rent to buy” prevede:

  • l’immediata concessione del godimento di un immobile;
  • l’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita dell’immobile;
  • il diritto del conduttore di acquistare l’immobile entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.

Nella circolare 19.02.2015, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti fiscali relativi al contratto di rent to buy ai fini delle imposte dirette ed indirette (sul tema si veda anche la norma di comportamento n. 191 dell’AIDC). Considerato che il contratto di “rent to buy” comporta l’immediata concessione del godimento dell’immobile a fronte del pagamento dei canoni, in questa sede è stato chiarito che il godimento deve essere assimilato, ai fini fiscali, alla locazione dell’immobile, tale per cui alla quota di canone imputata al godimento dell’immobile sono applicabili le disposizioni previste per i contratti di locazione (si veda anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 16.09.2021, n. 597).

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