Diritto privato, commerciale e amministrativo

25 Marzo 2024

A chi spetta la rifusione delle spese legali del terzo chiamato?

L’attore che si vede rigettata la propria richiesta di condanna deve rifondere anche le spese sostenute dalla difesa del terzo chiamato, a prescindere dal fatto che abbia esteso le proprie domande al medesimo.

In caso di chiamata in causa del terzo per esser manlevato nell’ipotesi di condanna al risarcimento del danno a favore dell’attore, le spese della costituzione del garante, se le domande attoree vengono rigettate, sono da porsi senz’altro a carico di quest’ultimo se lo stesso ha esteso la propria domanda anche nei confronti del terzo chiamato in giudizio; qualora l’attore abbia mantenuto la propria richiesta risarcitoria nei soli confronti del convenuto, si discute se debba sopportare o meno anche le spese del garante.

Sul punto la Suprema Corte (Cass. 7.03.2024, n. 6144), richiamando il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, sicché il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell’attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.

Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

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