Diritto privato, commerciale e amministrativo

09 Marzo 2024

Valore probatorio degli estratti conto stampati dal correntista

Il correntista può fondare la propria difesa sulle stampe dall’home banking dell’estratto conto.

La Cassazione, con la sentenza n. 2607/2024, ha rilevato come sia indubbio che l’inferenza del mondo delle nuove tecnologie nella sfera del diritto processuale civile riguarda soprattutto l’analisi dei singoli mezzi di prova. Pertanto, prosegue la Corte, è necessario comprendere in quale, tra le tre macro-classificazioni (atto pubblico, scrittura privata, riproduzione meccanica), debba rientrare la pagina web e, per l’effetto, quale valore probatorio possa attribuirsi a un documento costituito dalla mera stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal database della banca opposta (e non di un soggetto terzo), cioè dai suoi archivi informatici.

Il tema della natura giuridica e dell’efficacia probatoria della pagina web o della sua stampa cartacea non ha ricevuto significativa attenzione in dottrina e giurisprudenza, a differenza di quel che è accaduto ad altri documenti informatici o riproduzioni di documenti informatici possibili contenenti atti e fatti giuridicamente rilevanti: si pensi a quanto già sancito, circa il contenuto, l’efficacia probatoria e i relativi limiti dello short message service (Cass. n. 5141/2019), secondo cui lo short message service (sms) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

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