Imposte dirette

30 Marzo 2024

Competenza fiscale dei lavori su commessa

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.03.2024, n. 7361, si è pronunciata sulla competenza fiscale in ordine ai ricavi da prestazioni di servizi e specificamente in ordine all’appalto di opere.

La Cassazione, nella sentenza n. 7361/2024, dapprima rappresenta come ius receptum il principio secondo il quale le regole relative all’imputazione temporale dei componenti reddituali sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare l’imputazione in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione (Cass. Sez. 5, 31.01.2011, n. 2213 e 30.12.2009, n. 28070). In particolare, per gli appalti, l’esercizio di competenza si individua con riferimento al momento in cui l’opera appaltata o il SAL, in caso di appalti di lunga durata, viene approvato dal committente (Cass. nn. 10585 e 25282/2015).

Con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, in ordine ai quali è anche intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo, o anche in conseguenza dell’espressione per facta concludentia di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (accettazione tacita), secondo quanto stabilito nell’art. 1665, cc. 2 e 3 c.c. (Cass. nn. 26665/ 2009, 4297/2010 e 10818/2010).

Tali conclusioni, nonostante ancora temporalmente raccordate all’art. 109 del Tuir, appaiono del tutto ricongiungibili anche al principio della derivazione rafforzata introdotto nell’art. 83 del Tuir e all’art. 93 del Tuir relativo alla valutazione delle opere e forniture di durata ultrannuale.

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