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10 Dicembre 2021

Contributo perequativo, l’indicazione della perdita con segno meno

La guida dell’Agenzia ha fornito esempi e chiarimenti sul tema: fino al 28.12.2021 è possibile inviare istanza sostitutiva.

C’è tempo fino al 28.12.2021 per inviare l’istanza del contributo a fondo perduto perequativo di cui al Decreto Sostegni-bis. Ai fini della misura, si richiedeva che la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 venisse presentata entro il 30.09.2021, così come quella relativa al 2019 deve essere validamente trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione e comunque non oltre il 30.09.2021.

L’altro requisito da rispettare è che l’ammontare del risultato economico d’esercizio 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Per la verifica in questione, l’utile d’esercizio va preceduto da un segno positivo, la perdita da un segno negativo e tra i 2 occorre effettuare una differenza algebrica.

La guida ad hoc diffusa dall’Agenzia delle Entrate (nella consueta veste “L’Agenzia informa“) fornisce 3 esempi:

  • esercizio 2019: utile di 38.200 euro. Esercizio 2020: perdita di – 5.500 euro. La differenza è: 38.200 – (- 5.500) = + 43.700 (alla quale sottrarre tutti i contributi a fondo perduto in precedenza ottenuti ed applicare l’aliquota spettante). Il contributo spetta perché c’è stato un peggioramento del 114% (quindi ben oltre il 30% richiesto);
  • esercizio 2019: perdita di – 16.800 euro. Esercizio 2020: perdita di -21.100 euro. La differenza è: – 16.800 – (-21.100) = + 4.300. Il contributo non spetta perché il peggioramento è del 26% (non sufficiente);
  • esercizio 2019: perdita di – 1.400 euro. Esercizio 2020: utile di 300 euro. La differenza è: – 1.400 – (+ 300) = – 1.700. Vi è stato un miglioramento, il contributo non spetta.

Non è previsto un importo minimo del contributo perequativo, mentre è previsto un importo massimo pari a 150.000 euro.

Se il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato l’impresa non deve risultare già in difficoltà alla data del 31.12.2019 o se micro o piccola, pur in difficoltà, non deve essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza o non deve aver avuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione e non deve essere soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti. Occorre verificare che non si superino i limiti massimi, che per i settori differenti da agricoltura, pesca e acquacoltura sono i seguenti:

  • 800.000 euro per gli aiuti ottenuti tra il 1.03.2020 e il 27.01.2021;
  • 1,8 milioni di euro tra il 1.03.2020 e la data di presentazione dell’istanza del contributo perequativo.

Se si opta per il credito (al posto dell’accredito diretto in conto corrente) non si applicano i limiti del divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo non superiore a 1.500 euro e nemmeno i limiti di 700.000 euro (2.000.000 per il 2021) per l’utilizzo in compensazione e di 250.000 euro per il quadro RU. Il credito non può essere ceduto a terzi.

Se dopo aver inviato l’istanza ci si accorge di aver commesso un errore non si deve inviare una rinuncia, che implicherebbe la rinuncia totale e definitiva al contributo, ma è consentito trasmettere un’altra istanza che sostituisce la precedente, sempre se viene presentata entro il 28.12.2021. Dopo tale data non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.

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