Diritto privato, commerciale e amministrativo
06 Marzo 2025
La figura del curatore speciale nell’ambito delle controversie di diritto societario assume contorni fumosi, non essendo precisate dal legislatore l’entità e la portata dei poteri formali e sostanziali allo stesso attribuiti.
Il dato certo è che il curatore deve assistere e rappresentare il soggetto privo della capacità di stare in giudizio, al fine di garantire la piena realizzazione del diritto di difesa.
Con specifico riferimento alle liti societarie, quindi, il Tribunale competente deve nominare un curatore speciale ogni qual volta sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale tra società e amministratore, ovvero allorquando l’organo gestorio manchi del tutto (si pensi all’ipotesi in cui sia venuto a mancare l’amministratore o all’amministratore irreperibile e l’assemblea sia inattiva).
Come noto, infatti, ogni qualvolta manchi il rappresentante o vi sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, il sistema processuale prevede la possibilità di nominare provvisoriamente un curatore speciale che rappresenti o assista l’incapace di stare in giudizio, fino a quando non subentri il soggetto a ciò legittimato. L’istanza per la nomina del curatore speciale va richiesta al Presidente dell’Ufficio Giudiziario competente per il giudizio di merito.