Diritto privato, commerciale e amministrativo

21 Marzo 2024

Distinzione valida tra cessione e costituzione di diritti di godimento

Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 14-2024/T, si è pronunciato in ordine alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 relative alla costituzione di diritti reali di godimento. 

Le novità della legge di Bilancio 2024 hanno congiuntamente riguardato gli artt. 9, c. 5 e 67, c. 1, lett. h) del Tuir. Il primo (art. 9, c. 5) nella versione letterale aggiornata dispone: “Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”. Il secondo (art. 67, c. 1, lett. h) nella versione da ultimo modificata dispone: “I redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili…”.

Per lo Studio del Notariato n. 14-2024/T, ai fini della corretta catalogazione della nuova fattispecie imponibile di redditi diversi, assume rilevanza la distinzione tra la qualificazione di “trasferimento a titolo oneroso” e quella di “costituzione” del diritto reale di godimento.

A tale proposito viene rappresentato come la dottrina civilistica tradizionale distingua tra cessione e costituzione di diritti reali di godimento secondo una ricostruzione basata sulla “novità” o sulla “preesistenza” dello stesso diritto reale.

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