Accertamento, riscossione e contenzioso

12 Luglio 2022

La società di comodo da perdita sistematica sparirà dal 2022

L’art. 9 del Decreto Semplificazioni abroga, a partire dal periodo d’imposta 2022, la qualifica di società di comodo per le società che si trovano in perdita sistematica.

L’art. 9, c. 1 del Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) ha abrogato, a partire dal 2022, la disciplina delle società di comodo discendente dalla perdita sistematica.

Questo significa che l’anno prossimo redigendo la dichiarazione dei redditi 2023 sul periodo d’imposta 2022 non si potrà definire non operativa una società in perdita dal 2017 al 2021.

Si ricorda che una società/ente può essere definita di comodo se:

  • non supera il test di operatività;
  • è in perdita sistematica.

Il test di operatività consiste nella determinazione di ricavi minimi presunti applicando le percentuali di cui all’art. 30, c. 1 L. 724/1994 al costo fiscale di titoli e crediti finanziari, immobili, immobili A/10, altre immobilizzazioni. Le percentuali si applicano alla media dei valori di 3 esercizi (esercizio in corso e i 2 precedenti). Poi vengono determinati i ricavi effettivi della società sempre in media nel triennio. Se i ricavi presunti sono superiori rispetto agli effettivi la società viene considerata non operativa.

La perdita sistematica, invece, incorre quando la società presenta:

  • per 5 periodi d’imposta consecutivi perdite fiscali (quindi non rileva il risultato civilistico);
  • per 4 periodi d’imposta perdite fiscali e un periodo un reddito inferiore al minimo (art. 30, c. 3 L. 724/1994).

La società viene considerata non operativa a partire dal 6° periodo d’imposta. Se un periodo si dichiara un reddito imponibile superiore al minimo il quinquennio si interrompe e riparte dal periodo successivo.

Se per uno (test operatività) o per l’altro motivo (perdita sistematica) la società viene considerata non operativa si generano questi effetti negativi:

  • obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef e un valore della produzione minimo ai fini Irap;
  • maggiorazione dell’aliquota Ires al 10,5%;
  • limitazioni all’utilizzo delle perdite fiscali;
  • impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o chiederlo a rimborso, con l’aggravante che se tale condizione si protrae per più di 3 anni il credito Iva non è più riportabile.

In conclusione, l’art. 9, c. 1 D.L. 73/2022 ha abrogato i cc. 36-decies a 36-duodecies dell’art. 2 D.L. 138/2011, ossia soltanto una delle 2 casistiche che implicano la qualificazione di una società di comodo, quella della perdita sistematica; continua ad applicarsi il test di operatività.

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