Diritto privato, commerciale e amministrativo
26 Maggio 2025
La scuola deve vigilare sull'incolumità dell'allievo durante la prestazione scolastica. Ne consegue l’obbligo risarcitorio del Ministero dell'Istruzione in favore degli studenti molestati da un professore condannato in via definitiva.
Alcuni soggetti convenivano in giudizio innanzi al Tribunale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), affermando la responsabilità civile dell’Amministrazione per le condotte delittuose del docente di educazione musicale presso la scuola media statale, il quale era stato condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi di reclusione per abusi e violenze sessuali compiuti ai danni degli attori, all’epoca minori e allievi del predetto istituto scolastico. La causa è stata sottoposta all’esame della Cassazione civile sez. III, che decideva con sentenza del 3.05.2025, n. 11614.
La Suprema Corte precisa che alla scuola (quindi, al personale scolastico del Ministero) spetta l’obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Infatti, il contratto scolastico comprende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito.